Ludmilla Karadzic

L’iscrizione in Centrale Rischi permarrà sicuramente fino al 2027 (tre anni dopo la scadenza dell’ultima rata del piano originario di ammortamento stabilito dal contratto di prestito). Il creditore corrente potrebbe rinnovare la segnalazione, ma la permanenza della segnalazione non potrà superare i cinque anni successivi alla scadenza naturale del piano originario di rimborso come recentemente stabilito dall’Autorità per la tutela dei dati personali. Insomma, se proprio le andasse male, resterebbe iscritto in una delle Centrali Rischi dei cattivi pagatori fino al 2029.

Per quanto riguarda la questione dello scostamento fra la somma dovuta e quella concordata a saldo stralcio, va detto che talvolta è capitato che il creditore ceduto abbia richiesto (ed ottenuto), a carico del debitore, una nuova iscrizione in centrale rischi per il debito residuo (differenza fra importo originario a debito e cifra di rimborso concordata a saldo stralcio).

Ora, l’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

L’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 6751/13, ha poi stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo è stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo concluso con il creditore.

Sulla base di queste premesse, noi abbiamo spesso raccomandato al debitore, per evitare spiacevoli sorprese in Centrale Rischi, l’esigenza di far dichiarare esplicitamente, nella quietanza liberatoria, la rinuncia del creditore, ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto.


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