Marzia Ciunfrini

Conti correnti dormienti, ma anche libretti bancari e postali, depositi di denaro, azioni, obbligazioni, certificati di deposito o fondi d’investimento e assegni circolari, non riscossi, che non vengono toccati da almeno 20 anni, potrebbero essere espropriati dallo stato a partire da Novembre 2018, se non reclamati.

Ma perché?

Facciamo un piccolo passo indietro.

Nel 2008, per volere del governo, i conti correnti (e altri rapporti già citati) dormienti (ovvero senza alcuna movimentazione) da 10 anni, confluirono in un Fondo Consap istituito dallo stato, con ulteriore prescrizione decennale.

Siccome il Fondo Conti dormienti è stato istituito da dieci anni, in sostanza si tratta di soldi o di titoli non utilizzati da 20 anni.

E, adesso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), avverte che, se non reclamati, queste somme entreranno nella disponibilità dello Stato.

Ma quando queste somme diventano dormienti?

Di fatto quando restano presso le banche per dieci anni, senza che nessuno le tocchi o ci operi.

Si tratta di somme assai ingenti e che nella stragrande maggioranza dei casi appartengono a risparmiatori defunti, delle quali gli eredi sono all’oscuro.

La legge non obbliga le banche di informare le famiglie della presenza di quei conti.

Ma, al contrario, dispone che polizze, assegni, libretti di risparmio e conti non movimentati dopo dieci anni finiscano nelle casse pubbliche.

Dunque, se se ne è a conoscenza, come riprendersi legittimamente il denaro?

Tramite la Consap si può risalire alla banca dati dei rapporti dormienti e fare di lì domanda di riscossione.

E per i futuri libretti, dormienti, ovvero quelli confluiti a partire dal 2009 e che, quindi, si prescriveranno nel 2019?

Il Tesoro dettaglia quali sono le operazioni idonee ad evitare la dormienza di un rapporto finanziario quelle effettuate dal titolare o suo delegato.

Ad esempio:

  • qualunque operazione “attiva” sul rapporto finanziario quale un prelievo, un bonifico, un versamento, una liquidazione parziale, il pagamento con carta di credito o bancomat, etc.;
  • qualunque operazione “attiva” relativa ad altri rapporti finanziari che lo stesso titolare ha con il medesimo intermediario;
  • la comunicazione all’intermediario di voler continuare il rapporto
    qualsiasi comunicazione o richiesta all’intermediario concernente il rapporto finanziario (come la richiesta di un libretto di assegno, di aggiornamento contabile, di copia della documentazione bancaria, etc.)

A differenza di quello che potrebbe sembrare, invece, non sono operazioni che evitano la dormienza:

  • le operazioni automatiche (RID ed altri pagamenti automatici);
  • le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (es. l’accredito di bonifici da parte di terzi).


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