Ornella De Bellis

La legge (articolo 545 del codice di procedura civile) parla chiaro, quando stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento del conto corrente e, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento del conto corrente, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.

Pertanto lei può vigilare esclusivamente sulla corretta applicazione della normativa vigente: una volta transitata sul conto corrente la retribuzione potrà essere pignorata ancora del 10%, ma limitatamente alla parte che supera il triplo dell’assegno sociale (ad oggi siamo a 453 euro per tre, cioè 1.359 euro circa).


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