Ludmilla Karadzic

Se le cartelle esattoriali sono prescritte alla data di invio della raccomandata, restano comunque prescritte. La raccomandata non potrà far ripartire il conteggio dei termini di prescrizione.

Per le cartelle esattoriali i termini di prescrizione variano in ragione della natura del debito: ma il massimo è 10 anni, a seguito di una sentenza dopo un eventuale ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente debitore.

Attenzione però: il concessionario della riscossione che ha emesso le cartelle esattoriali potrebbe avere, nel tempo, notificato al debitore (anche per compiuta giacenza) delle comunicazioni (avviso di intimazione al pagamento) interruttive della prescrizione (che non emergono dall’estratto di ruolo) oppure potrebbe aver tentato azioni esecutive (pignoramento ed espropriazione) o cautelari (iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo), anche infruttuose, che interrompono comunque i tempi di prescrizione.

Per valutare la situazione correttamente, è necessario un accesso agli atti presso il mittente delle raccomandate.

Infine, il mittente non può essere una società qualsiasi di recupero crediti, ma esclusivamente (per l’Irpef) Agenzia delle Entrate Riscossione (che ha preso il posto di Equitalia). Se si tratta di tributi locali, invece, il mittente può anche essere una società a cui il creditore (il Comune, ad esempio) ha affidato la concessione della riscossione coattiva dei propri tributi.


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