Paolo Rastelli

Lei riferisce che le cartelle esattoriali sono state notificate (per compiuta giacenza, probabilmente) ad un indirizzo errato: presentando istanza in autotutela per eccepire l’eventuale prescrizione (che andrebbe, comunque, accertata) lei sanerebbe le notifiche viziate.

Il modo migliore per affrontare la questione è attendere un atto formale di riscossione coattiva ed opporsi al giudice dell’esecuzione per contestare l’omessa notifica e, se del caso, e solo in seconda battuta, l’intervenuta prescrizione del titolo (la cartella esattoriale) su cui si fonda l’azione esecutiva.

Tenga presente che, ormai, il Concessionario della riscossione è dotato di tutti gli strumenti (automatici e non) per verificare se un debito iscritto a ruolo è ancora esigibile (sia per quanto attiene la correttezza della notifica che il decorso della prescrizione). Quindi non è escluso che cartelle esattoriali in oggetto non abbiano alcun seguito.

Quindi bisogna portare pazienza, anche se è comprensibile che a tutti farebbe piacere consacrare ufficialmente la cancellazione di un debito.

Invece, presentando l’istanza in autotutela (e, dunque, ammettendo di essere venuto a conoscenza della pretesa esattoriale dall’estratto di ruolo) si espone al rischio che il creditore non riconosca la prescrizione e che le risponda dopo che sono trascorsi i termini per presentare ricorso giudiziale , termini (60 giorni) che decorrono, tassativamente, dalla data in cui lei dichiara di essere venuto a conoscenza della pretesa.


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