La possibilità di presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate per credito alle famiglie (secondo l’Accordo ABI-Associazioni dei Consumatori) è stata prorogata al 31 luglio 2018.
Per accedere al beneficio, fermo restando gli altri requisiti, il richiedente, nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione, deve documentare l’intervenuta perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Non vanno ricomprese nelle ipotesi di perdita del posto di lavoro la risoluzione consensuale del rapporto, la risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, il licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, le dimissioni volontarie del lavoratore (non riconducibili a giusta causa), la naturale conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato.
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