Il limite del 10% per la pignorabilità esattoriale di uno stipendio fino a 2 mila e 500 euro è messo nero su bianco nel dpr 602/1973 all’articolo 72-ter. La normativa citata si occupa di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Di solito, per prassi, il concessionario della riscossione estende tale beneficio al pignoramento dello stipendio originato anche dal mancato pagamento di tributi locali e multe. Ma, sia chiaro, qualora l’entità della quota pignorata fosse elevata al 20% non sarebbe il caso di andarsi a lamentare con il giudice dell’esecuzione.
Il quinto, ovvero il 20%, è la misura limite di pignoramento dello stipendio originato da debiti esattoriali. Due concessionari della riscossione pubblica possono pignorare il 10% ciascuno dello stesso stipendio, ma se il primo pignora il 20% dello stipendio, il secondo dovrà attendere il soddisfacimento del credito azionato dal primo, e solo dopo potrà ambire alla sua fetta prelevata dalla retribuzione stipendiale del debitore.
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