Ho perso una causa e il giudice ha disposto il pignoramento presso terzi sia del conto corrente che dello stipendio.
Ho provato ad aprire un nuovo conto corrente ma me lo rifiutano. Perchè?
Sul conto corrente entra solo lo stipendio, possono pignorare l’intera somma o devono lasciarmi la disponibilità del residuo?
Se lo stipendio arriva sul conto già decurtato del quinto possono trattenermelo anche dalla banca?
Per quanto attiene il diniego di apertura del conto corrente (ricordiamo che il rapporto è bilaterale e richiede necessariamente il consenso di entrambi i contraenti) va detto che gli eventuali eventi pregiudizievoli (pignoramenti) subiti dal debitore aspirante correntista sono noti alla controparte (la banca) trattandosi di dati pubblici provenienti dai tribunali.
La normativa vigente (in particolare l’articolo 545 del codice di procedura civile) in caso di pignoramento del conto corrente, destinato anche a ricevere gli accrediti stipendiali dal datore di lavoro, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nella misura del quinto.
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