Marzia Ciunfrini

Il suo conto corrente è stato sottoposto a sequestro conservativo: misura cautelare concessa dal giudice al creditore procedente per evitare che il debitore sottoposto ad azione esecutiva possa liberamente disporre della liquidità depositata.

Paradossalmente, se il conto corrente fosse stato pignorato, la banca avrebbe sottratto dal saldo disponibile, fino a capienza, l’importo dovuto al creditore e lei avrebbe fruito, immediatamente dopo, della piena operatività del rapporto.

Purtroppo, la strategia adottata dal creditore procedente è quella di ottenere dal giudice il pignoramento del conto corrente fino a capienza e il pignoramento dello stipendio del debitore a copertura del debito residuo.

Venendo al quesito da lei posto, il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile).

Anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l’azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

Quindi, se vuole liberare il conto (o lo stipendio – dipende dalla scelta del creditore) deve affidarsi ad un avvocato per presentare ricorso al giudice dell’esecuzione (sempre ammesso che sia ancora in tempo per opporsi).

Tuttavia devo avvertirla che, fronte di una sua opposizione, il creditore procedente sceglierà, naturalmente, di pignorare il conto corrente e, in mancanza di piena soddisfazione del credito azionato, procederà successivamente a pignorare lo stipendio per il credito eventualmente residuo e non soddisfatto con il primo pignoramento, con aggravio di ulteriori spese legali a carico del debitore.


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