Com’è noto lo studente universitario fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti: (1) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;(2) presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 6500 euro al lordo degli oneri deducibili.
E’ allora, è pacifico che lo studente in questione faccia parte del nucleo familiare della madre, in cui, naturalmente è presente anche l’attuale marito, in seconde nozze, della madre.
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