Simonetta Folliero

Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto e’ stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere dal Tribunale, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

Per l’istanza di riabilitazione da presentare in Tribunale è sufficiente la copia conforme dell’assegno, rilasciata dalla banca presso la quale il titolo è custodito.

Tuttavia, in questo caso, si dovrà anche produrre il certificato originale (sempre rilasciato dalla banca) che attesta l’avvenuto perfezionamento della procedura di pagamento tardivo dell’assegno (pagamento tardivo che ha evitato l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria – CAI) che obbliga l’istituto di credito a trattenere l’originale.

I tempi dipendono, naturalmente, dalla filiale della banca che dovrà rilasciare la richiesta certificazione e si aggirano, mediamente, intorno alle due settimane.


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