I soggetti che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile).
Inoltre per giurisprudenza consolidata (fra molte, la sentenza di Cassazione 17604/2015), nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 del codice civile, il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro.
Ne consegue che per la collazione fra i due eredi, il fratello deve conferire alla massa ereditaria i 16 mila euro ricevuti in dono, mentre la sorella deve conferire il valore attuale di mercato della mansarda venduta a suo tempo.
Infatti, a norma dell’articolo 747 del codice civile, la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile donato al tempo della aperta successione, mentre la collazione della donazione in denaro, per il combinato disposto dagli articoli 751 e 1277 del codice civile, si fa con il valore del denaro al tempo della donazione.
La massa ereditaria, una volta effettuata la collazione, va divisa fra i due coeredi con eventuale compensazione.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.