Ludmilla Karadzic

Purtroppo, se la cambiale non è stata accettata, non c’è obbligazione alcuna assunta dal trattario e, quindi, la cambiale impagata non può essere protestata, né utilizzata come titolo esecutivo per una eventuale riscossione coattiva.

Non resta altro da fare che rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo con il quale avviare, successivamente, l’azione di esecuzione forzata.

Naturalmente, oltre a disporre del titolo di credito non accettato dovrà essere allegato, al ricorso per decreto ingiuntivo, anche il contratto, la fattura o documento equipollente che accerti la debenza inizialmente formalizzata con l’emissione della cambiale tratta emessa dal creditore e non accettata dal debitore.


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