Con il provvedimento 72/2018, all’articolo 7, punto h, l’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle ASSicurazioni) ha chiarito, relativamente alla classe di merito di Conversione Universale (CU) che qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
Naturalmente quanto sopra vale per il veicolo ereditato: è evidente, allora, che fruire eventualmente della classe di merito del defunto per il veicolo ereditato comporta, necessariamente, l’accettazione tacita dell’eredità.
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