Secondo l’articolo 801 del codice civile la domanda di revoca della donazione per ingratitudine del donatario può essere proposta se quest’ultimo ha rifiutato al donante le prestazioni di assistenza materiale dovute, per legge, alla persona che si trova in stato di bisogno economico.
L’articolo 437 del codice civile, in particolare, dispone che il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.
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