La rinuncia all’eredità può essere perfezionata presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) compilando il modulo disponibile allo scopo, oppure incaricando un notaio (in qualsiasi luogo dove esercita la professione).
La rinuncia all’eredità va effettuata entro tre mesi dal decesso, se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni del defunto; altrimenti il diritto di rinunciare all’eredità può essere esercitato entro dieci anni dal decesso.
In ogni caso, naturalmente, la rinuncia all’eredità va fatta prima della presentazione della denuncia di successione e comunque prima della divisione dell’eredità fra i chiamati che accettano.
Ma attenzione sempre a quanto dispone l’articolo 476 del Codice civile, secondo il quale l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Costituiscono esempi concreti di accettazione tacita dell’eredità il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro prelevato dalla massa ereditaria oppure, più in generale, il compimento di atti di disposizione di beni ereditari come potrebbe essere, nella fattispecie, l’autorizzazione richiesta dalla banca a dare esecuzione ad un bonifico, a favore di altri eredi, con importi prelevati dal saldo di conto corrente del defunto.
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