I coeredi, coloro, cioè, che accettano l’eredità di un loro congiunto, contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari del defunto, in proporzione alle quote ereditarie che loro spettano.
Costituiscono pesi ereditari, in particolare, le spese funerarie nonché tutti i debiti che nascono in quanto correlati alla successione ereditaria.
L’articolo 433 del codice civile impone, indipendentemente dall’accettazione o dalla rinuncia dell’eredità lasciata da un ascendente comune, il dovere di prestare assistenza materiale al parente che si trova in stato di bisogno economico.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.
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