Secondo l’articolo 62 del DPR 602/1973 gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati dall’esattore nei limiti di un quinto, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria (in contrapposizione al disposto dell’articolo 515 del codice di procedura civile) quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Nel caso di pignoramento la custodia dei beni pignorati è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Dunque, se ritenete che il valore dei beni pignorati (i due veicoli) sia superiore al 20% del valore della totalità dei beni aziendali, potete presentare ricorso al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente. Naturalmente, servirà un avvocato.
Il veicolo pignorato e lasciato in custodia al rappresentante legale della snc non può assolutamente essere utilizzato da chicchessia.
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