Ludmilla Karadzic

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro.

Così dispone l’articolo 72 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

Sempre nello stesso provvedimento, all’articolo 72 bis, la normativa sul pignoramento esattoriale presso il datore di lavoro, prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione del datore di lavoro e del debitore innanzi al giudice ex articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica e alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Qualora il pignoramento diretto del concessionario della riscossione presso il datore di lavoro conducesse alla violazione della normativa prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile o da leggi speciali vigenti (ad esempio se la somma di precedenti pignoramenti ordinari ed alimentari in corso, della rata di cessione del quinto e del pignoramento promosso dal concessionario portassero a superare la metà dello stipendio percepito, considerato al netto degli oneri fiscali e contributivi e al lordo della cessione del quinto) allora il debitore, con il supporto di un avvocato, potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente.


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