Lilla De Angelis

L’articolo 2846 del codice civile prevede espressamente che le spese d’iscrizione dell’ipoteca a carico di un immobile di proprietà del debitore sono a carico di quest’ultimo, ma, naturalmente, devono essere anticipate dal richiedente creditore.

L’articolo 2855 del codice civile stabilisce che l’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle dell’iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo di esecuzione (pignoramento ed espropriazione).


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