Ornella De Bellis

L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’istituto segnalante (vigilato da Banca d’Italia), della complessiva situazione finanziaria del debitore e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

Resta dunque estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni (Cassazione, sentenza numero 15609/2014)

Nel suo caso, tuttavia, laddove il debito risulta inadempiuto dal lontano 2010, non può certamente trattarsi di una situazione di illiquidità contingente.

Peraltro, il preavviso regolarmente notificato da Banca IFIS non consente, in alcun modo, di eccepire giudizialmente l’illegittimità della segnalazione.


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