Ludmilla Karadzic

Il punto cruciale è: per mettere ipoteca ci deve essere un debito di oltre 20000 euro. Se il debito verso l’agenzia di riscossione è molto minore, loro non possono revocare la donazione della casa?

L’impossibilità di iscrivere ipoteca esattoriale sull’immobile di proprietà del debitore, quando il debito è inferiore ai 20 mila euro, non impedisce al creditore di poter chiedere, ed ottenere dal giudice, la revocazione dell’atto dispositivo a titolo gratuito (la donazione).

Si tratterebbe di un’azione giudiziale che, pur non comportando un effetto restitutorio, nel senso che il bene resterebbe comunque nella proprietà del donatario, lascerebbe, tuttavia, ad Agenzia delle Entrate Riscossione, la possibilità di iscrivere ipoteca sul bene donato qualora il debito del donante raggiungesse o superasse la soglia dei 20 mila euro.

Sicuramente, per essere più chiari, l’accoglimento della domanda di revocazione della donazione non comporterebbe il rientro dell’immobile nel patrimonio del donante, con la conseguenza che i chiamati, per ereditare il bene lasciato dal debitore una volta defunto, sarebbero stati costretti a farsi carico anche dei debiti del de cuius.

Insomma, nel caso in cui Agenzia Entrate Riscossione decidesse di procedere con azione revocatoria dell’atto di donazione entro i cinque anni concessi dalla trascrizione nei pubblici registri immobiliari e laddove la domanda di revocatoria fosse accolta, il concessionario della riscossione (e, beninteso, solo il concessionario della riscossione nel cui esclusivo interesse l’atto di donazione sarebbe dichiarato inefficace) conserverebbe la possibilità di avviare sul bene, ormai di proprietà del donatario, tutte le azioni esecutive e/o cautelari applicabili (nella fattispecie l’ipoteca) come se il bene fosse rimasto nella disponibilità patrimoniale del debitore.

La conseguenza è che, nel caso di donazione ed accoglimento della domanda di revocazione, il donante sarebbe costretto a non fare superare o uguagliare la soglia del proprio debito ai ventimila euro qualora intendesse impedire l’iscrizione di ipoteca sul bene del donatario.


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