La società cessionaria del credito dovrebbe dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto, per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.
Pertanto, è importante che nell’accordo transattivo stipulato si faccia riferimento all’articolo 1236 del codice civile con il quale il creditore rinuncia, nella fattispecie, ai 17 mila e 300 euro di differenza fra il credito nominale ed il rimborso pattuito con l’accordo transattivo: altrimenti, fra vent’anni lei rischierà di risultare censito in CRIF, CR Bankitalia, e chissà dove, con un debito residuo di 17 mila e 300 euro, invece che con una posizione debitoria completamente estinta.
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