L’importo della pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi del coniuge beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F della legge 335/1995.
In particolare:
- Per altro reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 75% della pensione di reversibilità percepita.
- Per altro reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 60% della pensione di reversibilità percepita.
- Per altro reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 50% della pensione di reversibilità percepita.
La pensione di reversibilità spetta in una quota percentuale del 60% rispetto alla pensione già liquidata al defunto, quando il beneficiario sia il coniuge senza figli minori di 18 anni (o senza figli di età maggiore, a carico fiscale del deceduto, ma studenti).
Pertanto, in caso di eventuali dimissioni (o licenziamento) dall’attuale attività di lavoro dipendente, non essendo correlata la quota di reversibilità agli altri eventuali redditi percepiti dalla vedova, la pensione non potrà, comunque, subire reintegrazione alcuna.
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