Il genitore naturale non convivente, ovunque risieda, fa comunque parte del nucleo familiare della figlia minore a meno che egli non risulti coniugato con persona diversa dalla madre della minore, oppure risulti avere figli con persona diversa dalla madre della minore oppure quando sia stato stabilito, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento della figlia minore.
Se il genitore naturale non convivente con la figlia minore risulta coniugato con persona diversa dalla madre della minore oppure risulta avere figli con persona diversa dalla madre della minore, egli non fa parte del nucleo familiare della figlia minore, ma l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore naturale non convivente attraverso il particolare calcolo di una componente aggiuntiva al reddito del nucleo familiare della minore.
Quando, infine, sia stato stabilito, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento della figlia minore o ancora, quando sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare o risulti accertata, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, il genitore naturale non convivente non rientra nel nucleo familiare della minore né viene calcolato il contributo della componente reddituale aggiuntiva.
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