Prima di affrontare l’aspetto tasse e le agevolazioni fiscali eventualmente non più fruibili dal donatario dell’immobile, sarebbe opportuno, crediamo, che suo padre consultasse un notaio: innanzitutto l’usufrutto è pignorabile da parte di Agenzia Entrate Riscossione (semmai, suo padre dovrebbe riservare a sé stesso un diritto di abitazione per l’immobile donato e non l’usufrutto), ma anche la donazione potrebbe rivelarsi inutile.
Com’è noto, infatti, con l’entrata in vigore della legge 83/15, il pignoramento è diventato più facile per il creditore, che può procedere anche in presenza di donazioni, se riesce a trascrivere l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto di donazione.
Soddisfatta la condizione appena enunciata, il creditore che veda pregiudicate le proprie ragioni da un atto di cessione dei beni posto in essere dal debitore, come ad esempio una donazione, potrà effettuare il pignoramento del bene donato dal debitore senza prima dover ottenere dal Tribunale una sentenza che revochi l’atto di donazione (la cosiddetta revocatoria degli atti dispositivi del debitore). Altrimenti, entro cinque anni dal perfezionamento dell’atto di donazione del bene, il creditore potrà adire il giudice per chiedere, ed ottenere, la revocatoria dell’atto dispositivo ex articolo 2901 del codice civile.
Una volta donato l’immobile, il donatario diventa proprietario del bene e come tale soggetto a tutti gli obblighi impositivi: alcune imposte dovranno essere corrisposte, eventualmente, dall’usufruttuario o dal detentore il diritto di abitazione, ma il proprietario del bene sarà responsabile in solido rispetto all’omesso o insufficiente versamento delle stesse imposte.
Per quanto attiene le agevolazioni fiscali, ricordiamo che esse non spettano quando si acquista un’abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare (esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione) di altro immobile acquistato (anche senza fruire dei benefici prima casa).
Per poter fruire delle agevolazioni sarà necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova, a meno che l’immobile sia inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia (Cassazione ordinanza 21289/2014).
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