Chiara Nicolai

Il nucleo familiare (convenzionale) a cui fare riferimento per chiedere l’assegno di maternità del bambino è, nella fattispecie, composto da entrambi i nonni, bambino, madre del bambino e padre del bambino.

A meno che, il padre del bambino risulti coniugato con altra donna o, sebbene non coniugato, abbia avuto altri figli riconosciuti (sempre da donne diverse dalla madre del bambino). Nel qual caso il padre del bambino non rientra nel nucleo familiare del bambino, ma contribuisce al reddito di esso solo attraverso lo speciale calcolo di una componente aggiuntiva.

Se poi risulta accertata, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e bambino, allora il padre del bambino non rientra nel nucleo familiare del figlio e non contribuisce nemmeno al reddito del nucleo familiare del figlio.


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