L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può procedere con pignoramento presso terzi e pignorare un quinto dell’importo erogato come anticipazione dell’indennità NASPI al netto del minimo vitale mensile (importo assegno sociale aumentato della metà) moltiplicato per i mesi per i quali l’indennità di NASPI è stata concessa.
Una volta accreditato sul conto corrente del beneficiario, l’anticipo dell’indennità di disoccupazione può essere integralmente pignorato dal’ADER, a meno che il debitore non abbia avuto l’accortezza di riservare il conto corrente esclusivamente all’accredito della somma e non si affidi ad un avvocato, per ricorrere al giudice dell’esecuzione presso il tribunale competente territorialmente, chiedendo la limitazione della pignorabilità del saldo di conto corrente al quinto della giacenza e al netto del minimo vitale mensile (importo assegno sociale aumentato della metà) moltiplicato per i mesi per i quali l’indennità di NASPI è stata concessa.
La cosa migliore da fare, tuttavia, è sempre quella di trasferire la somma accreditata in conto corrente dall’INPS verso rapporti intestati a terzi fiduciari.
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