Giovanni Napoletano

Probabilmente lei si riferisce alle norme del Titolo VI, Capo II, del TUB introdotte dal decreto legislativo 141/2010, che disciplinano le conseguenze della mancata corretta indicazione del TAEG nei contratti di credito con i consumatori.

Le regole attuative della disciplina primaria da considerare per il calcolo prima dell’entrata in vigore, nel 2010, del decreto legislativo 141/2010 TAEG sono Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediatori del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili … Nel TAEG sono inclusi i costi di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a sevizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (Sezione VII, paragrafo 4.2.4).

Il TAEG è definito come il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

Il costo totale del credito è definito come tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente per oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alla e condizioni contrattuali offerte.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010 è stato inserito il nuovo articolo 125 bis che, al comma 6, recita: Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.


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