L’articolo 752 del codice civile dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Sono pesi ereditari i debiti che sorgono a capo degli eredi in dipendenza della successione, fra i quali: le spese funerarie, le spese giudiziarie, di amministrazione della massa ereditaria prima della divisione, i tributi da corrispondere in attesa della divisione, eccetera.
Si tratta di crediti che il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può richiedere agli altri coeredi (diritto di rivalsa) per la quota parte a cui essi sono tenuti a contribuire, a norma dell’articolo 752 sopra citato.
Il termine di prescrizione del diritto di rivalsa per ciascuna spesa è decennale, a partire dal giorno in cui la spesa è stata sostenuta.
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