Chiara Nicolai

L’articolo 547 del codice di procedura civile specifica che, nella procedura di pignoramento dello stipendio, il datore di lavoro deve specificare, al creditore procedente e al giudice da questi adito, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui, e le cessioni del quinto che gli sono state notificate in merito alla retribuzione erogata al debitore sottoposto ad azione esecutiva di pignoramento presso terzi.

A nostro parere, lei può senz’altro trattare con la controparte proponendo un rimborso rateale, rendendo noto al nuovo creditore che a breve non otterrà nulla con l’azione giudiziale promossa e che, pertanto, dovrà attendere che il precedente pignoramento risulti integralmente soddisfatto.

Per allettare il creditore, l’importo della rata mensile dovrà essere tale da poter consentire il rimborso del debito in tempi più brevi rispetto all’opzione di mantenere l’azione giudiziale. Inoltre, dovrà essere proposta la sottoscrizione di cambiali per rassicurarlo sulla reale volontà di adempimento del debitore: la cambiale non pagata, infatti, consente al creditore insoddisfatto di procedere con il pignoramento dello stipendio senza dover passare prima dal giudice per ottenere un decreto ingiuntivo.

Per trattare con la controparte non serve un avvocato.


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