Ornella De Bellis

Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.

Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese.

Questo l’orientamento espresso anche dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12876/15.

In base a tale esaustiva precisazione giurisprudenziale, dobbiamo purtroppo affermare che l’accordo transattivo a saldo stralcio non costituisce una transazione novativa poiché, in esso, le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente e che quest’ultimo rivive nel caso di mancato rispetto delle nuove condizioni concordate a saldo stralcio.

Peraltro, abbiamo contestualmente inserito fra i post obsoleti l’articolo che lei deve aver letto e a cui fa un generico riferimento nel quesito, rimandandolo ad uno sempre in tema, ma più recente.

Volendo ricapitolare la questione, possiamo dire che quando il debitore, in conseguenza a morosità datata, perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell’importo dovuto (comprensivo di capitale ed interessi di mora) ed un piano di rimborso rateale, qualora capitasse che il debitore non riuscisse a tener fede agli adempimenti concordati, egli sarà chiamato a rimborsare, in un’unica soluzione, il debito originario e non l’importo spuntato con l’ultimo accordo transattivo sottoscritto.


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