Simonetta Folliero

Con l’affidamento in conto corrente, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità propria del correntista.

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’affidamento, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento dello scoperto viene dato generalmente al debitore, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Ora, il debito rappresentato dall’entità dello scoperto di conto corrente diviene certo, liquido, ed esigibile quando:

  • la banca recede dal contratto di affidamento per giusta causa, ad esempio, dopo avere accertato e classificato in sofferenza la posizione debitoria del correntista;
  • il correntista chiude il conto corrente (come sappiamo, il rapporto può essere chiuso anche se in rosso)

A questo punto, il creditore esigerà formalmente il rientro dall’esposizione debitoria, concedendo al debitore il pagamento entro un certo termine, scaduto il quale scatterà la segnalazione in Centrale Rischi (CR Bankitalia e quasi sempre CRIF) che permarrà per 36 mesi (tre anni).

Così come per 36 mesi (tre anni) dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata prevista dal piano di ammortamento di rimborso di un prestito, permane, nelle centrali rischi, la segnalazione relativa ad una morosità non sanata.


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