Giuseppe Pennuto

Una patente smarrita, o deteriorata, può essere duplicata se risulta già censita all’interno dell’archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida: al contrario, ovvero quando la patente non è ‘meccanizzata, bisogna seguire un’altra procedura, più complessa e lenta.

Innanzitutto, per verificare se è possibile la duplicabilità della patente, è possibile visitare il Portale dell’Automobilista.

Una volta completata la procedura di registrazione sul sito, inserendo i propri dati, è possibile accedere alla sezione verifica duplicabilità patente all’interno del menù accesso ai servizi.

Dopodiché, quando la patente risulta duplicabile, dopo aver effettuato la denuncia, bisogna consegnare alla Polizia due foto formato tessera dell’intestatario della licenza di guida.

In seguito, la patente viene recapitata a mezzo posta assicurata (al prezzo di 10.20 euro da pagare alla consegna) presso la residenza di chi ha richiesto il duplicato.

Se il duplicato della patente non viene consegnato entro 45 giorni, il richiedente deve telefonare al numero verde 800232323.

Se, invece, trascorrono 90 giorni di tempo, il permesso di guida provvisorio risulta automaticamente prorogato fino alla consegna del duplicato.

Se il rilascio del duplicato della patente coincide con il rinnovo della stessa, la documentazione da produrre per inoltrare la domanda di rilascio include anche un certificato medico in bollo rilasciato dalla ASL in data anteriore ai sei mesi, corredato di relativa fotocopia.

Al contrario, se la patente smarrita non risulta duplicabile, bisogna rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione.

In questo frangente, bisogna produrre i seguenti documenti per smarrimento patente: modello TT 2112 (scaricabile online dal Portale dell’Automobilista), la denuncia di smarrimento, la ricevuta che attesti il versamento di 10.20 euro sul conto corrente 9001 (da effettuare mediante il bollettino prestampato disponibile presso gli uffici postali e quelli della motorizzazione), due foto formato tessera identiche delle quali una deve essere autenticata, un documento di riconoscimento in corso di validità (in originale e in fotocopia), l’originale del permesso provvisorio di guida ottenuto dagli organi di Polizia.

Se la richiesta viene effettuata da un delegato, questi deve presentare una delega in carta semplice firmata dal richiedente il duplicato, un documento di identità valido e la copia di un documento del firmatario della delega.

La domanda può essere presentata anche da un’autoscuola o da uno studio di consulenza automobilistica.

Bisogna tener presente che i costi di alcune pratiche a carico della Motorizzazione possono essere diversi in alcuni territori a statuto speciale, ovvero la Regione Sicilia, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e nelle Provincie di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.


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