L’articolo 147 del codice civile impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
In particolare gli obblighi di istruzione ed educazione della prole riguardano tutti i provvedimenti che i genitori ritenessero utili a formare il senso civico la coscienza sociale (aspetti affettivi e relazionali), e il grado culturale (aspetti cognitivi e formativi) dei figli.
E’ pertanto da escludere che il pagamento della retta universitaria, essendo un obbligo di legge, possa essere da chiunque equiparata ad una donazione suscettibile di revocatoria giudiziale su iniziative dei creditori del genitore.
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