A proposito della vostra risposta precedente, il ricorso alla composizione della crisi di sovraindebitamento ex legge 3/2012, si può fare quando si riceve il precetto eventualmente?
Mi spiego meglio, se l’espropriato riceve il 10 gennaio l’atto di precetto con la comunicazione di pagare 100 mila euro (debito totale del mutuo) entro 20 giorni, egli può in quei 20 giorni rivolgersi a un professionista e chiedere al giudice di poter vendere egli stesso l’immobile?
In quel caso si bloccherebbe l atto di esproprio finché il debitore non vende la casa? Per esempio potrebbero trascorrere anche 6 mesi. È corretto?
Secondo l’articolo 480 del codice di procedura civile, Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi, proponendo agli stessi un piano del consumatore o la liquidazione del proprio patrimonio.
il debitore interessato a presentare istanza ex legge 3/2012 al Tribunale territorialmente competente può rivolgendosi direttamente all’organismo di composizione della crisi competente per il territorio individuato negli elenchi ufficiali degli organismi abilitati a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento predisposto dal Ministero della Giustizia (questo il link).
I termini di sospensione della procedura di espropriazione dipendono dalla discrezionalità del giudice: in ogni caso il ricorso del debitore alla legge 3/2012 non può integrare un’azione dilatoria a danno del creditore.
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