Roberto Petrella

Per crediti ordinari (banche e finanziarie) non può essere pignorato più di un quinto della pensione che eccede il minimo vitale, laddove il minimo vitale è pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà.

L’importo del rateo pensionistico da considerare è quello accreditato in banca (al netto degli oneri fiscali) più la quota trattenuta per la cessione del quinto (al lordo delle cessioni in corso). Siamo cioè, nella fattispecie, intorno ai 2.680 euro.

Da gennaio 2018 la misura massima dell’assegno sociale è di 453 euro, per cui il minimo vitale attualmente ammonta a circa 680 euro.

La parte pignorabile della sua pensione si posiziona, dunque, sui (2680 – 680) euro, cioè duemila euro, il cui 20% è pari a 400 euro.

Ne deriva che per il pignoramento ordinario notificato in questi giorni, la quota che potrà essere assegnata al creditore procedente non potrà superare i (400 – 324) euro, cioè 76 euro.

Non ci è chiaro del motivo in base al quale l’azione esecutiva promossa dall’ex coniuge sia stata dichiarato inammissibile dal giudice (e su questo aspetto lei tace), dal momento che per crediti alimentari, l’unico argine al prelievo è rappresentato da quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedure civile, quando stabilisce che il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti ordinari, esattoriali ed alimentari non può estendersi, comprendendo anche la quota ceduta (legge speciale 180/1950, articolo 68), oltre la metà dell’ammontare dello stipendio o della pensione.

Praticamente la capienza massima per un eventuale pignoramento della pensione da parte dell’ex coniuge sarebbe dì (2680/2 – 400 – 324 – 76) euro, vale a dire di 540 euro. Forse la sua ex moglie ha costituito una propria famiglia di fatto.

Comunque, al momento, senza considerare il pignoramento per crediti alimentari, al nuovo creditore procedente per il rimborso dei 12 mila euro, non potranno essere assegnati più di 76 euro della sua pensione.


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