Piero Ciottoli

L’articolo 474 del codice di procedura civile dispone che l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. E include fra i titoli esecutivi gli atti notarili.

Pertanto, nel caso di mutuo ipotecario, il titolo esecutivo è normalmente rappresentato dallo stesso contratto di mutuo (stipulato dal notaio in forma di atto pubblico) ed in base ad esso il creditore insoddisfatto acquisisce il diritto di avviare immediatamente la riscossione coattiva con il precetto e, qualora il debitore non adempisse, la procedura espropriativa immobiliare.

Prima che sia disposta la vendita il debitore può chiedere di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (conversione del pignoramento). Il giudice, se ricorrono giustificati motivi, può anche disporre che il debitore versi l’importo dovuto al creditore con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi.

Al decreto di trasferimento dell’immobile al nuovo proprietario, emesso dal giudice dell’espropriazione forzata immobiliare dopo la vendita all’asta, segue quello di esecuzione per rilascio.

L’avente diritto, dopo aver provveduto alla notifica del provvedimento giudiziale di rilascio e del precetto, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, chiede all’ufficiale giudiziario, entro 90 giorni, di notificare al debitore l’avviso di rilascio.

L’ufficiale giudiziario notifica l’avviso con il quale comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà (articolo 608 codice di procedura civile).

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione con l’assistenza, quando occorre, delle forze dell’ordine, immette il nuovo proprietario nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi.

L’accesso alle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (di cui alla legge 3/2012 – liquidazione del patrimonio) può rappresentare un’opportunità per ottenere la sospensione delle procedure esecutive di espropriazione in corso e consentire al debitore di liquidare direttamente l’immobile pignorato senza il ricorso alla vendita coattiva all’asta.


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