Simone di Saintjust

Il preavviso di segnalazione in Centrale Allarme Interbancaria – sezione carte di credito, come ha chiarito l’Autorità per la tutela dei dati personali con il provvedimento interpretativo 438/2017 del 26 ottobre 2017, deve essere effettuato con raccomandata A/R.

Infatti, la giurisprudenza si è univocamente orientata nel senso che, benché non siano previste forme particolari per la comunicazione del preavviso di imminente segnalazione, incomba sul creditore l’onere di provare l’effettivo adempimento all’obbligo di invio di tale comunicazione, ritenendo non sufficienti elementi solo presuntivi, quali, ad esempio, la produzione della copia delle missive asseritamente inviate con modalità inidonee a provarne sia l’avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore (così in Trib. Verona, I Sez. Civ., sent. n. 163 del 6 febbraio 2016).

Ancora più puntuale risulta, sul punto, il pronunciamento della Corte di Cassazione Sez. I Civ. che, con ordinanza del 13 giugno 2017, numro 14685, ha stabilito che il preavviso in capo alla banca o alla finanziaria creditrice integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di cattivo debitore del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto dichiarazione a determinata persona, quella prescritta dal codice deontologico risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 del codice civile.

Per questi motivi, l’efficacia del preavviso si produce quando lo stesso giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, che si era espresso in passato in termini contrastanti (decisioni 234/2012 e 9150/2016), si è, da ultimo, orientato nel senso che il mezzo adoperato per l’invio debba integrare i requisiti necessari per poter conseguire la prova legale non solo dell’invio, ma anche della relativa ricezione, e pertanto che la comunicazione debba essere pervenuta a conoscenza del destinatario (decisioni 10012/2016 e 3740 /2017).

Pertanto, se lei è sicuro che il preavviso di segnalazione non sia stato inviato per raccomandata con avviso di ricevimento e, in occasione di una sua assenza, non sia stato posto in giacenza presso l’ufficio postale, allora può presentare ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Deve innanzitutto presentare, con raccomandata A/R, formale reclamo ad AMEX chiedendo le motivazioni del mancato preavviso di segnalazione.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR da parte di AMEX, in mancanza di una risposta o a fronte di una risposta non soddisfacente, potrà procedere a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

La procedura di ricorso all’ABF è molto semplice, il dossier può essere trasmesso per posta, ma anche online, e non è necessaria l’assistenza legale. Serve solo saper riportare con dettaglio e chiarezza i fatti nell’istanza. Va poi allegata tutta la documentazione a supporto degli eventi descritti in ricorso. Il costo è limitato a 20 euro per diritti di segreteria, che verranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso. Ulteriori informazioni a questo link.


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