Lilla De Angelis

Quindi se non ho capito male questi nuovi creditori non dovrebbero aver diritto a richiedere nulla e cioè nessun nuovo pignoramento dello stipendio finchè il precedente debito non venga estinto.

I nuovi creditori sono senz’altro legittimati a procedere per un ulteriore pignoramento, che sarà, tuttavia, applicato in differita, non appena quello in corso avrà condotto all’estinzione del debito azionato: in pratica, nella fattispecie, se i nuovi creditori sono banche o finanziarie, per loro non c’è altra trippa per gatti. Per crediti di natura esattoriale (per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia) invece, e per crediti alimentari (parenti stretti indigenti, coniuge separato o divorziato e figli anche maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente) c’è a disposizione un altro 30% dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Qualsiasi sia il tipo di debito e qualsiasi sia il numero dei creditori più del 50% dello stipendio non si può pignorare. Qualsiasi sia il numero di creditori ordinari (banche, finanziarie o privati con i quali, ad esempio, c’è stata una condanna giudiziale al risarcimento danni) più del 20% dello stipendio netto non si può prelevare alla fonte.


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