Piero Ciottoli

Il problema di cui deve preoccuparsi non è tanto la valenza del contratto di mutuo come titolo esecutivo (il creditore potrebbe comunque procurarsi un decreto ingiuntivo in tempi brevi) ma, piuttosto, della Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) che le è stata notificata dalla banca, in base alla quale lei è tenuto a pagare l’intero importo residuo del prestito ottenuto, in unica soluzione e non a rate.

Ebbene, a mente dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Quando, invece, una rata non viene pagata entro sei mesi dalla scadenza, non ci troviamo più di fronte ad un caso di ritardo, ma ad insolvenza del debitore. In questo caso la banca è legittimamente autorizzata a procedere con la notifica della DBT e con l’espropriazione, in caso di omesso pagamento della somma richiesta. Mi spiace.


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