Roberto Petrella

La normativa relativa all’adempimento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) prevede che, a pena di decadenza, la Pubblica Amministrazione, in caso di mancato versamento del tributo locale, debba notificare la cartella esattoriale al destinatario entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, quando c’è stata presentazione della dichiarazione ai fini TARSU. Se l’obbligato, invece, non ha mai presentato al Comune la dichiarazione ai fini TARSU, allora la cartella esattoriale può essere correttamente notificata all’evasore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato,

Ora, il pagamento della TARSU relativa al 2012 doveva essere effettuato nel corso del 2013. Va da sé che, se è stata omessa la presentazione della dichiarazione, la cartella esattoriale può notificarsi entro il 31 dicembre 2018, senza che possa essere eccepita, dal destinatario, alcuna intervenuta prescrizione (rectius decadenza).


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