Giorgio Martini

Se parliamo di pignoramento, il giudice può autorizzare il prelievo di qualsiasi importo, con l’unico limite che la somma prelevata aggiunta a quella che deve essere corrisposta per cessione del quinto non superi la metà del rateo percepito (al netto degli oneri fiscali ed al lordo della cessione) e che sia corrisposto al pensionato almeno il minimo vitale, corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

Se, invece, parliamo di ritenuta ex articolo 8 legge 898/1970 o ordine di pagamento diretto del Tribunale ex articolo 156 codice civile, ad oggi non esiste una disposizione legislativa che equipari le misure di prelievo innanzi citate ad un pignoramento e limiti quindi la pignorabilità della pensione. Tuttavia, per ragioni di giustizia sociale, in quasi tutti i Tribunali nazionali, per prassi consolidata, vengono di solito applicate le limitazioni già viste in ordine al pignoramento.


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