Se il pignoramento in corso è riconducibile a crediti ordinari e se la quota prelevata è pari al 20% dello stipendio percepito (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo di rate corrisposte per cessione quinto, prestito delega e mutuo) non è possibile un ulteriore prelievo.
Se il pignoramento in corso è riconducibile a crediti esattoriali o alimentari la regola che deve essere rispettata è che la somma dei pignoramenti azionati e della rata finalizzata al rimborso per prestito a fronte di cessione del quinto, non deve superare la metà della busta paga, considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché al lordo delle rate corrisposte per cessione quinto, prestito delega e mutuo.
Non c’è limite, invece, al pignoramento del saldo di conto corrente, purché il creditore lasci almeno l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito dello stipendio ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento.
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