Ludmilla Karadzic

Scusate ma ho posto male la domanda precedente, parlavo di buonuscita concordata oltre al TFR.

Non ha posto male la sua domanda, l’abbiamo interpretata male noi: comunque il senso della risposta resta identico.

L’articolo 545 del codice di procedura civile dispone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale e nella misura di un quinto per ogni altro credito.

Il datore di lavoro deve trattenere un quinto della buonuscita concordata: pertanto, se riesce a convincerlo, il pagamento deve essere effettuato in contanti. Con la traccia di un bonifico, infatti, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato, successivamente, a rispondere personalmente di omesso prelievo finalizzato a soddisfare il creditore pignorante, dal momento che il trasferimento di danaro è comunque riconducibile al rapporto di lavoro, anche se conseguente a dimissioni volontarie.


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