Per giurisprudenza consolidata, il fermo amministrativo, disposto dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 86 del dpr 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venire meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
Quindi la tassa va versata, indipendentemente dalla circostanza che sul veicolo sia stato disposto il fermo amministrativo. Dal momento che la proprietà di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non viene assolutamente messa in discussione.
Eventuali problematiche di cattivo funzionamento delle app online che, collegandosi al estraendo le informazioni del veicolo sottoposto a fermo amministrativo dalle basi di dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), rilevano un tracciato record non conforme allo standard, non costituiscono una esimente per il proprietario.
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