Giorgio Martini

Ha poca importanza dove viene accreditato lo stipendio, se su un conto corrente presso un istituto bancario di diritto italiano o sloveno.

Nel pignoramento dello stipendio è il datore di lavoro che detrae la quota pignorata dalla busta paga e la consegna al creditore, trasferendo il residuo sul conto corrente indicato dal lavoratore debitore.

Peraltro, la Slovenia è membro dell’Unione Europea ed per i crediti fiscali sono ormai consolidati gli accordi di mutua cooperazione, nella fase di accertamento e riscossione coattiva, fra l’Agenzia delle Entrate Riscossione italiana e gli omologhi organismi governativi europei.

Quindi, concludendo, Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare sia lo stipendio che il conto corrente, specie se quest’ultimo venisse indicato fra i dati di accredito della busta paga. Converrebbe avere un conto corrente dedicato (italiano o estero UE) su cui far accreditare il solo stipendio e prelevare subito dopo direttamente il contante, oppure effettuare bonifico, ma su un conto corrente intestato a terzi.


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