Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (Cassazione 23847/2008).
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