Sì, spesso le domande scompaiono quando non sappiamo come rispondere: adesso la questione ci è più chiara, chissà perché!.
Può fare ricorso: adesso, al giudice tributario, eccependo che ha appreso, visionando un estratto di ruolo, dell’esistenza della cartella esattoriale la cui notifica si presume viziata. Oppure quando le sarà notificato un atto esecutivo o cautelare (il concessionario della riscossione non ha bisogno del decreto ingiuntivo, gli basta la cartella esattoriale non pagata) proponendo ricorso al preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria o al pignoramento (di stipendio/pensione, conto corrente, immobile) innanzi al giudice delle esecuzioni del Tribunale dove lei risiede, sempre eccependo l’omessa notifica del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), in quanto viziata dall’errore relativo all’indirizzo di destinazione.
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