Piero Ciottoli

Il creditore può sicuramente pignorare un immobile in comunione ereditaria per il quale uno solo degli eredi è debitore, e può pignorare, altresì, la quota di comproprietà di un bene indiviso o indivisibile fra soggetti di cui uno solo è debitore.

Il modo migliore per evitarlo è rinunciare all’eredità in favore dei propri figli o degli altri coeredi, oppure trasferire la proprietà della quota a terzi.

Tenendo sempre in conto, tuttavia che i creditori, entro cinque anni dalla data di trascrizione dell’atto notarile nei pubblici registri immobiliari, avranno comunque la possibilità di impugnare la rinuncia all’eredità o di chiedere l’inefficacia dell’eventuale trasferimento di proprietà della quota.


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